I soggetti che effettuano professionalmente attività di raccolta e trasporto rifiuti (art.11, c.3, D.lgs 22/97) hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.