ASA non ha patrimonio immobiliare di sua proprietà in quanto il terreno su cui insiste la discarica e gli immobili presenti sono di proprietà del Comune di Corinaldo.
DettagliLa ASA ha per oggetto la gestione dell’Impianto di Smaltimento di Corinaldo (discarica per rifiuti non pericolosi), tale gestione comprende l’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati e assimilabili andando a costituire una struttura flessibile e dinamica capace di offrire alle realtà pubbliche e private soluzioni innovative nel settore dello smaltimento e del recupero dei rifiuti.
La gestione dell’Impianto di Smaltimento non implica l’esecuzione di procedimenti amministrativi.
La sede legale è in Via San Vincenzo n. 18 – 60013 CORINALDO (AN).
Il sito operativo in Via San Vincenzo, scn. – 60013 CORINALDO (AN).
La ASA non è inclusa nell’elenco delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs.165/2001 a cui si applica la Legge 150/2009 (Riforma Brunetta). Nonostante questo è nostro obiettivo implementare un contratto integrativo che si basi anche sulla valutazione delle Performance. Si rimanda al Piano per la Trasparenza e l’Integrità.
Per i premi di produzione si rimanda alla contrattazione integrativa aziendale
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI EROGATI NELL’ANNO 2024
La nostra azienda applica il Contratto Collettivo Nazionale Igiene Ambientale Aziende municipalizzate.
Link al CCNL vigente è reperibile all’indirizzo olympus (uniurb.it)
In ASA non sono stati conferiti incarichi ai dipendenti.
DettagliNella società è presente un incarico dirigenziale
si rimanda alla pagina “incarico di Direttore Generale”
In ASA è presente un Direttore a far data dal 01/07/2024 selezionato a seguito di concorso pubblico.
anno 2024
curriculum vitae | apri/scarica |
compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico | |
importi di viaggi di servizio e missioni | € 620,06 |
dati relativi all’assunzione di altre cariche e relativi compensi | il Direttore non ha altre cariche ad oggi |
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico e di incompatibilità | apri/scarica dichiarazione |
ammontare complessivo degli emolumenti percepiti |
Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
Art. 47. Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorità amministrativa competente.
Art.28 c.1 Non applicabile
Situazione delle sanzioni: Ad oggi non sono state irrogate sanzioni
DettagliRiferimenti normativi Mod01a leggi e norme in uso e www.normattiva.it
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